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Art. 2, c. 9-bis Conclusione del procedimento

In vigore dal 02 Settembre 1990 29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

Art. 52, c.1, Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e’ disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati,

Art. 63, c.3-bis e 3-quater Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo

Art. 53, c.1-bis, (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 07 Marzo 2005 Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.1-bis.

Art. 5, c.1, Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

In vigore dal 07 Marzo 2005 I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza

Art. 37, Zone a burocrazia zero

 Art.37 – Decreto Legislativo 21/06/2013 n°69, in vigore dal 21 Giugno 2013. Convertito dalla 98/2013, ABROGATO dall’Art. 2 L. 10/2016 Articolo ABROGATO

Art. 5, c.1, Pubblicazione nei siti web di atti e provvedimenti su procedure ad evidenza pubblica o di bilanci

In vigore dal 21 Agosto 2013 I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un’apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un’immediata e agevole consultazione. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando

Art. 32, c.2, Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

In vigore dal 21 Agosto 2013 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalita’ previste

In vigore dal 21 Agosto 2013 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in for

In vigore dal 26 Agosto 2016 Gli atti normativi del Governo e ((gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300,)) fissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al

Art. 8, c.1 (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

In vigore dal 26 Agosto 2016 L’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 7. (Qualita’ dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i