Art. 43, (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
In vigore dal 26 Agosto 2016 All’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»; al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e’ soppressa; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto