AVVISO PUBBLIC0
Misura: 2.56 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali Art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. UE 508/2014 “Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale”
BENEFICIARI: Imprese acquicole della molluschicoltura.
Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno e la stessa deve riferirsi ad un solo esercizio negli anni solari compresi tra il 2016 e il 2019.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: Territorio della Regione Puglia
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 1.524.707,09
Le risorse finanziarie assegnate saranno ripartite fra i soggetti ammissibili in maniera proporzionale rispetto alle Perdite di Reddito riconosciute ammissibili. Aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile.
È ritenuto ammissibile l’intervento volto a compensare i molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se:
- il tasso di mortalità supera il 20% oppure:
- la perdita dovuta alla sospensione dell’attività supera il 35% del fatturato (PLV) annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui le attività sono state sospese.
Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella Perdita di Reddito (PR), si utilizza la seguente formula (PR = A- B) e, nello specifico: Perdita di Reddito (PR) = A- B con:
- A=Valore della Produzione nell’anno t dell’evento eccezionale
- B=Media del Valore della Produzione nei tre anni precedenti l’annata dell’evento eccezionale
Oppure:
B= Media dei tre Valore della Produzione nei cinque anni precedenti l’annata dell’evento eccezionale, epurati del valore della produzione più alto e quello più basso del quinquennio
Sono riconosciute ammissibili compensazioni per sospensioni temporanee di attività a causa di una mortalità di massa eccezionale intercorsa in un solo esercizio, negli anni solari compresi tra il 2016 e il 2019.
Si specifica comunque che la certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.), responsabile della redazione della relazione prevista per la presente misura.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le domande di sostegno devono essere inviate ESCLUSIVAMENTE, pena la nullità dell’istanza, da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: [email protected] a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato alle ore 23.59 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P. (25/06/2020).
In aggiunta, n. 1 copia integrale in forma cartacea della documentazione trasmessa via PEC dovrà essere fatta pervenire entro 7 giorni dalla trasmissione della PEC, presso il protocollo del Servizio Programma Feamp, Lungomare Nazario Sauro 45, Bari.
I soggetti che intendono partecipare all’avviso devono utilizzare esclusivamente la modulistica in Allegato B, unitamente all’altra modulistica resa disponibile sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it
Link all’avviso: http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/52862247/DET_100_5_6_2020.pdf/8169235b-ad37-4a95-affd-bf209774d573