In vigore dal 20 Aprile 2013
Le disposizioni della presente legge si applicano:
- ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato;
- ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale));
- ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale));
- ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
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