Art. 1, c. 7 (Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato)

In vigore dal 23 Aprile 2004

  1. Alla data di entrata in vigore del presente re golamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: “amministrazione”, è istituito ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello St ato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Minist ri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
  2. Il ruolo dei dirigenti si artico la nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell’amministrazione.
  3. Nell’ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garant ire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ci ascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzion e, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni p rovvedono di concerto con il Dipart imento della funzione pubblica.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il c ontingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle ammi nistrazioni e salve eventu ali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l’indicazione deg li incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del de creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.
  5. Le amministrazioni provvedono all’inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui all’articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
  6. Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro p er la funzione pubblica ed il Ministro dell’ec onomia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all’artico lo 15 del decret o legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento è adotta to dall’organo di vertic e nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.
  7. Il ruolo è pubblicato sul sito Inte rnet dell’amministrazione e di ta le pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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