In vigore dal 23 Giugno 2016
- Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all’articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono». - All’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
- L’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). – 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». - Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all’articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza»;
d) all’articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l’esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
e) all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».
4-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche». - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all’articolo 10.
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