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Art. 31, c.1 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

Art. 32, c.1 Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10 , comma 5, pubblicano: i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per

Art. 32, c.2, lett.a Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10 , comma 5, pubblicano: i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per

Art. 10, c.5, Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’

In vigore dal 20 Aprile 2013 Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’ articolo 13 del decreto

Art. 32, c.2, lett.b Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10 , comma 5, pubblicano: i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per

Art. 38, c.1,2, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate, in rosso iriferimenti alla Sezione specifica) vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione; le linee guida per la valutazione

Art. 39, Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano: gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere

Art. 40, c.2, Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

In vigore dal 20 Aprile 2013 In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’ articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dalla legge 16 marzo 2001, n. 108 , nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Le amministrazioni di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b),