Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)
In vigore dal 23 Giugno 2016 Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unitàstatistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:a)