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Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unitàstatistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:a)

Art. 6 (Qualità delle informazioni)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e

Art. 7 (Dati aperti e riutilizzo)

In vigore dal 23 Giugno 2016 I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono

Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonchéil loro trattamento secondo modalità che ne consentono la

Art. 8 (Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. I dati, le informazioni e i

Art. 9 (Accesso alle informazioni pubblicate nei siti)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento

Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. Nei casi di cui

Art. 10, c.8, lett.a) (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. Abrogato La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

Art. 10 (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. Abrogato La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce