Art. 1, c.1, n.5, Disposizioni per la pubblicita’ della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.
In vigore dal 20 Aprile 2013 Le disposizioni della presente legge si applicano: ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato; ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale)); ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale)); ai consiglieri di