Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali)
In vigore dal 23 Giugno 2016 In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.