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Art. 50 (Tutela giurisdizionale)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 51 (Invarianza finanziaria)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52 (Modifiche alla legislazione vigente)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:a) all’articolo 1, primo comma:1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;3) al numero 4), dopo

Art. 53 (abrogazione espressa di norme primarie)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo

Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)

In vigore dal 23 Giugno 2016 La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica,

Art. 13, c.1, lett. b), c) (Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche

Art. 13, c.1, lett. d) (Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche

Art. 15, c.1, 2 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;b) il curriculum vitae;c) i dati relativi

Art. 10, c.8, lett. d) (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. Abrogato La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

Art. 15, c.1, 2, 5 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;b) il curriculum vitae;c) i dati relativi