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Art. 10, c.1, 2 (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. Abrogato La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

Art. 17, c.1, 2 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le

Art. 16, c.3 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo,

Art. 21, c.1 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi

Art. 21, c.2 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi

Art. 10, c.8, lett. c) (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. Abrogato La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

Art. 19 (Bandi di concorso)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte . Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.

Art. 10, c.8, lett.b) (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. Abrogato La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

Art. 20, c.1 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di