Art. 27, c.1,2, Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
In vigore dal 20 Aprile 2013 La pubblicazione di cui all’ articolo 26 , comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l’importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario