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Art. 27, c.1,2, Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

In vigore dal 20 Aprile 2013 La pubblicazione di cui all’ articolo 26 , comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l’importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario

Art. 29, c.1, Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo

Art. 31, c.1 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

Art. 32, c.1 Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10 , comma 5, pubblicano: i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per

Art. 32, c.2, lett.a Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10 , comma 5, pubblicano: i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per

Art. 10, c.5, Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’

In vigore dal 20 Aprile 2013 Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’ articolo 13 del decreto

Art. 32, c.2, lett.b Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10 , comma 5, pubblicano: i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per