Art. 1, c.2 Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire
In vigore dal 20 Aprile 2013 2. Del ricorso e’ data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e’ altresi’ comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.