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Art. 1, c.15,16 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 28 Novembre 2012 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attivita’ amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e’ assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle

Art. 1, c.15 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 28 Novembre 2012 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attivita’ amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e’ assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle

Art. 1, c.14 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 6 Novembre 2012 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonche’, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle

Art. 1, c.3 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 6 Novembre 2012 3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell’attivita’

Art. 1, c.9, lett f, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione.

In vigore dal 6 Novembre 2012 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita’, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali e’ piu’ elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto

Art. 1, c. 29 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 28 Novembre 2012 29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

Art. 1, c.16 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 28 Novembre 2012 16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e

Art. 1, c.32 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 28 Novembre 2012 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;

Art. 1, c.8 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione

In vigore dal 28 Novembre 2012 8. L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione