Tracciabilità
La normativa nazionale e comunitaria nell’ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) 1224/2009 e (UE) 404/2011, disciplina la tracciabilità del prodotto ittico, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.
Ciascun operatore della filiera ittica ha l’obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Per maggiori chiarimenti il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha predisposto la circolare n° 25798 del 12/12/2014 e successiva integrazione circolare n. 8010 del 14/05/2019.
Adempimenti a carico dei pescatori
Ai sensi del Titolo IV del regolamento (CE) 1224/2009, i comandati dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 10 metri ed inferiore a 12 metri devono compilare il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e – laddove autorizzata – la dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo, utilizzando il modello previsto dall’allegato VI al Reg.(UE) 404/2011 (Circolare prot. n.19490 del 31/07/2012), che deve essere e presentato entro 48 ore dallo sbarco all’autorità marittima competente del luogo di sbarco in doppia copia. L’Autorità marittima provvederà a trattenere una copia di quanto consegnato dal comandante o dal suo delegato per il successivo inserimento dei dati nel portale SIAN e a timbrare e firmare la restante copia quale ricevuta dell’avvenuta consegna.
I comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 12 metri devono compilare in formato elettronico il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e – laddove autorizzata – la dichiarazione di trasbordo, utilizzando i dispositivi elettronici in dotazione ed il software appositamente realizzato.
In particolare, i dati del giornale di pesca in formato elettronico devono essere trasmessi almeno una volta al giorno (entro le ore 24.00), su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.
Il comandante di un peschereccio deve compilare la dichiarazione di trasbordo – laddove autorizzata – e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di trasbordo.
Il comandante di un peschereccio (o un suo delegato) deve compilare la dichiarazione di sbarco e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di sbarco.
Come disposto dal D.M. 1° marzo 2012 sono stati esonerati dagli obblighi di compilazione e trasmissione elettroniche rispettivamente dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco previsti le imbarcazioni di l.f.t. inferiore a 15 metri e pari o superiore a 12 metri, previa presentazione dell’apposita dichiarazione prevista dal predetto decreto ministeriale. Le imbarcazioni che si avvalgono di questa facoltà hanno l’obbligo di compilare i modelli cartacei del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Adempimenti a carico degli operatori commerciali.
Ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca e i soggetti che prendono in carico il prodotto per la messa in vendita successiva del prodotto stesso devono essere registrati.
Ai sensi dell’art. 114 del Reg.(CE) 1224/2009 è stato istituito il sito controlli www.controllopesca.politicheagricole.it, ove è possibile accedere alla procedura di registrazione utente e successivamente alle procedure di trasmissione dei dati.
Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti esclusivamente ad operatori registrati.
Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato.
La Rintracciabilità
La “rintracciabilità” – definita dal Regolamento (CE) 178/2002 – è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento lungo tutta la filiera dalla produzione primaria fino alla trasformazione nel prodotto finito, alla distribuzione ed alla vendita o somministrazione al consumatore finale.
Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare (mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi ecc.) conservi traccia della propria storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale.
La rintracciabilità consiste nell’utilizzare le “impronte”, ovvero la documentazione raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare un lotto produttivo in caso di emergenza, e consentire al produttore e agli organi di controllo che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle materie prime: documentazione di origine e di destinazione ecc.), bloccando, ritirando o richiamando il prodotto a rischio per la salute del consumatore.
Fermo restando le disposizioni previste dal Regolamento CE n. 1224/2009 e dal Regolamento UE n. 404/2011 in merito alle norme della politica comune della pesca, l’operatore del settore ittico deve produrre il documento commerciale (DDT, fattura) contestualmente alla cessione del prodotto a grossisti, dettaglianti o esercizi di somministrazione. Tale documento deve contenere le seguenti indicazioni minime:
- punto di sbarco;
- identificativo dell’imbarcazione (n. UE o marcatura esterna);
- identificativo del produttore primario;
- data dello sbarco;
- zona di pesca;
- denominazione commerciale e scientifica specie ittiche e quantitativo;
- stabilimento di destinazione;
- lotto identificativo del prodotto;
- eventuali additivi utilizzati.
Tali informazioni devono trovare corrispondenza con le indicazioni riportate sulla cassa del prodotto (es. cartellini, etichette). I documenti commerciali devono essere conservati per almeno 3 mesi per essere esibiti alle Autorità Competenti che li richiedano.
Etichettatura
L’etichettatura è il mezzo col quale si informa il consumatore sulle caratteristiche e le particolarità di un alimento, consentendogli così di effettuare delle scelte consapevoli senza indurlo in errore.
L’obiettivo dell’etichettatura è quello di dare informazioni utili al consumatore, garantirne un livello elevato di protezione e di sicurezza alimentare, rendere più trasparenti le transazioni commerciali assicurando la tracciabilità di filiera in tutte le fasi del processo produttivo.
Il Regolamento UE n. 1169/2011 ha contribuito ad uniformare le legislazioni dei singoli Paesi a livello di etichettatura dei prodotti alimentari in toto. Per il settore ittico vige il Reg. UE n. 1379/2013, che ha ridefinito le informazioni obbligatorie in etichettatura per prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Di seguito la normativa in materia di etichettatura dei prodotti della pesca:
• Reg. UE n. 1379/2013 (capo IV artt. 35-39);
• Reg. CE n. 853/2004 (per i molluschi bivalvi);
I prodotti ittici della pesca e dell’acquacoltura freschi, refrigerati e congelati posti in vendita al dettaglio per il consumo finale debbono obbligatoriamente essere etichettati con le seguenti informazioni:
- Denominazione commerciale della specie
- Denominazione scientifica della specie
- Metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato)
- Termine minimo di conservazione, se appropriato
- Se il prodotto è surgelato, deve contenere espressa indicazione, con richiamo al divieto di ricongelamento.
- Zona di cattura/paese di allevamento
Per il prodotto pescato si può anche indicare la Zona FAO, ma deve essere esposta la cartina esplicativa:
In aggiunta alle informazioni obbligatorie possono essere fornite anche le seguenti informazioni su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili:
a) la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura;
b) la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
c) informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca;
d) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
e) informazioni di tipo ambientale;
f) informazioni di tipo etico e/o sociale;
g) informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;
h) informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.