Art. 1, c.1, n.5, Disposizioni per la pubblicita’ della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.
In vigore dal 20 Aprile 2013 Le disposizioni della presente legge si applicano: ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato; ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale)); ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della…
Read articleArt. 2, c.1,2 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione…
Read articleArt. 2, c.1 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione…
Read articleArt. 53, c.14 Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi
In vigore dal 11 Marzo 2015 14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30…
Read articleArt. 19, c. 1-bis Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
In vigore dal 19 Agosto 2014 1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta. Visitatori: 17
Read articleArt. 47, c.8 Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi
In vigore dal 15 Novembre 2009 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche’ le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate. Visitatori: 32
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